Le leggi italiane vigenti in materia di diritto familiare permettono ai coniugi di scegliere in autonomia il regime patrimoniale da adottare dopo il matrimonio, la comunione o la separazione dei beni. Molti fanno questa scelta proprio all'atto del matrimonio stesso, ma non è raro che si decida di optare per un diverso regime patrimoniale in un momento successivo, tramite una convenzione stipulata con atto pubblico del Notaio.
Comunione e separazione dei beni: cosa cambia
Il regime della comunione dei beni, regime "standard" in assenza di una diversa esplicita scelta, comporta la costituzione di un unico patrimonio composto dagli acquisti (effettuati anche separatamente), i proventi derivanti dai beni di entrambi (ad es. i canoni di locazione), i redditi, etc. Non rientrano nella comunione i soli beni acquisiti prima del matrimonio, le donazioni o i lasciti testamentari.
Al contrario, con la separazione dei beni i patrimoni individuali di ciascun coniuge restano divisi, a meno che non si proceda, ad esempio, ad acquistare congiuntamente un bene. Questo vuol dire che, nel caso di debiti, un presunto creditore non può rivalersi indistintamente nei confronti di uno dei due, ma dovrebbe aggredire esclusivamente i beni del coniuge moroso.
Come abbiamo visto, questa scelta può essere effettuata con una dichiarazione resa dai coniugi prima delle nozze, e può essere modificata in qualunque momento dopo il matrimonio.
Separazione dei beni: i vantaggi
Probabilmente le coppie che scelgono o hanno scelto il regime patrimoniale di comunione dei beni non hanno preso in considerazione alcuni indubbi vantaggi derivanti dalla separazione. Vediamoli di seguito:
- Come abbiamo già accennato, i patrimoni separati sono più sicuri in caso di debiti accumulati per finalità personali da uno dei due coniugi
- In secondo luogo, la titolarità di beni personali evita l'apposizione della doppia firma in tutte quelle occasioni in cui si rendono necessari atti gestionali degli stessi.
- In caso di divorzio è più facile stabilire la suddivisione delle quote di spettanza, potendo inequivocabilmente provare la proprietà esclusiva.
- Infine, nel caso del decesso di uno dei due coniugi, la separazione dei beni scongiura il passaggio di beni ai parenti del sopravvissuto: evenienza, questo, non sempre desiderata (si pensi ad esempio a coppie in seconde nozze).
Con la separazione dei beni, non è impossibile acquistare congiuntamente: i coniugi possono scegliere di volta in volta se intestare ad entrambi la proprietà di un bene. In più a questo si aggiunge il vantaggio di poter disporre della propria quota come se fosse un bene autonomo, al contrario di quanto avviene con la comunione legale, nella quale non si può disporre nemmeno di parte del bene senza il consenso di entrambi.
L'atto Notarile di separazione dei beni
Con la scelta del regime di separazione tramite una convenzione stipulata presso il Notaio, i beni acquistati in regime di comunione legale "passano" automaticamente in comunione ordinaria: vale a dire, restano in comune al 50% ma ciascun coniuge può disporre della propria quota in piena autonomia. Diversamente, è possibile procedere ad una suddivisione dei beni acquistati in pendenza di comunione legale. L’atto notarile avviene alla presenza di almeno due testimoni e, entro un mese, la scelta viene annotata a margine dell’atto di matrimonio.
La convenzione matrimoniale di scelta del regime patrimoniale della separazione dei beni non comporta svantaggi e, ancorché possa sembrare poco romantico, rappresenta una scelta pratica e più equa del tradizionale regime di comunione, specie se si considera che è sempre possibile per i coniugi procedere a co-intestazioni dei beni. Ad ogni buon conto, è bene sapere che non è detto che la scelta del regime di separazione, anche successivamente al matrimonio, debba essere quello definitivo. Si può sempre modificare il regime nel corso della vita anche più di una volta, sempre alla presenza del Notaio e dei testimoni.
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