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Una delle novità introdotte in ambito notarile nel 2023 riguarda i soggetti con limitata capacità giuridica in relazione alla stipula di atti pubblici e scritture autenticate. Grazie infatti alla Riforma Cartabia, principalmente finalizzata allo snellimento del procedimento penale, sono stati introdotti dei cambiamenti nell'ambito della giustizia civile e del diritto di famiglia. Tali cambiamenti hanno anche un riflesso diretto sul mondo immobiliare e, di conseguenza, riguardano l'attività del Notaio.

In particolare, con l'introduzione della Riforma Cartabia è ora possibile rivolgersi al notaio, oltre che al giudice, per i procedimenti di volontaria giurisdizione. Questo significa che, in casi particolari e specifici, già dallo scorso 1 marzo, è possibile richiedere determinate autorizzazioni al notaio anziché al Tribunale.

La novità fonda il suo senso sulla natura della figura del Notaio in quanto pubblico ufficiale che, pertanto, garantisce imparzialità e terzietà. Con la funzione introdotta, dunque, il Notaio potrà rilasciare le autorizzazioni per la stipula degli atti pubblici e delle scritture autenticate.

Riforma Cartabia, in quali casi ci si può rivolgere al Notaio

I notai diventano alternativi al giudice tutelare, in quanto presidio di legalità, in due casi: quando si tratta del passaggio di beni ereditari (un tipico esempio è l’accettazione dell’eredità) oppure quando nello stipulando atto viene coinvolto un minore o un soggetto fragile (ad esempio interdetto, inabilitato o con amministrazione di sostegno).

Ai soggetti con limitata capacità giuridica, infatti, non è consentito accettare in autonomia una donazione o una eredità così come non possono dividere, comprare o vendere, cancellare un’ipoteca o fungere da terzo datore di ipoteca in caso di mutuo (il cosiddetto garante).

In questi casi è necessario richiedere un'autorizzazione a procedere che in passato era esclusivo appannaggio dei Tribunali. Con la Riforma Cartabia, le parti hanno l'opportunità di scegliere se rivolgersi al Tribunale o al Notaio incaricato della stipula dell’atto per ottenere l'autorizzazione, ad esempio, a vendere o acquistare un immobile, accettare un’eredità, intervenire in un atto di mutuo. Questa doppia possibilità dovrebbe così snellire le procedure che interessano soggetti con limitata capacità giuridica, rendendole più semplici e più rapide. La richiesta di autorizzazione può essere avanzata in forma scritta dalla parte interessata, sia personalmente che per tramite di un avvocato munito di procura alle liti.

Il Notaio sostituisce il giudice?

È importante precisare che questa novità non implica la possibilità di escludere totalmente il ruolo del Tribunale. La procedura autorizzativa rilasciata dal notaio deve infatti essere comunque comunicata alla Cancelleria e al Pubblico Ministero del Tribunale competente. La procedura segue dei passaggi ben precisi: in primo luogo il Notaio è chiamato a verificare la necessità o l’utilità dell’atto da stipulare, nell’interesse della persona sottoposta a misura di protezione o in relazione ai beni ereditari. Secondariamente, il Notaio è chiamato a determinare le opportune cautele finalizzate al reimpiego delle somme riscosse dall’incapace in dipendenza all’atto autorizzato. Solo a seguito di questi due passaggi, il Notaio procede all'autorizzazione e alla comunicazione presso il Tribunale che sarebbe stato competente a emettere il provvedimento.

Se, decorsi 20 giorni dalla comunicazione, non sia stato proposto alcun reclamo, l’autorizzazione rilasciata dal notaio acquista efficacia.

Ultima condizione è che l'autorizzazione alla stipula può essere rilasciata solo dal Notaio incaricato della stipula degli atti collegati all’autorizzazione: un notaio non può dunque stipulare l’atto in base all’autorizzazione rilasciata da un altro notaio.

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