Dal 5 novembre è finalmente possibile la costituzione di Srl e Srls online per atto pubblico con modelli standard mediante l’utilizzo della piattaforma telematica del Consiglio nazionale del notariato, piattaforma sulla quale sia il Notaio Chiara Rosboch che il Notaio Eleonora Bazzo sono già abilitate ad operare in qualità di RAO (Registration Authority Officer).

I fac-simile di atto pubblico sono stati infatti predisposti dal Ministero dello sviluppo economico con l’adozione del Regolamento in materia di definizione dei modelli degli atti costitutivi delle società a responsabilità limitata aventi sede in Italia e con capitale versato mediante conferimenti in denaro, in attuazione dell’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 183.

La novità, introdotta da un decreto legislativo che ha recepito la direttiva UE relativamente alla possibilità di utilizzare strumenti e processi digitali nel diritto societario, non preclude al notaio la facoltà di interrompere la stipula dell’atto in videoconferenza.

Come cambia la legge notarile

Il cambio di passo è decisamente significativo rispetto alla legge notarile (L.89/1913, art. 47) che rendeva impossibile la costituzione di una Srl e delle Srls online ed imponeva la presenza fisica delle parti. Con questa novità, le Srl e Srls con sede in Italia e con capitale versato tramite conferimenti in denaro, possono stipulare l’atto costitutivo tramite un atto pubblico informatico in videoconferenza.

Le garanzie del Notariato

Il Consiglio Nazionale del Notariato, tramite la piattaforma telematica predisposta appositamente per la stipula di atti telematici e srl online ed accessibile ai Notai abilitati continua a garantire la soddisfazione dei requisiti di corretta identificazione delle parti, non contrarietà della volontà delle parti all’ordinamento giuridico, e raccolta delle sottoscrizioni.

Costituzione Srl e Srls on line con statuti preimpostati

La Direttiva 2019/1151/UE ha modificato la “direttiva società” precedente proprio per quanto concerne la possibilità, nel diritto societario, di avvalersi di processi e strumenti digitali. A seguito di questa novità, il nostro Ministero dello sviluppo economico ha reso disponibili i fac-simile di atto pubblico informatico per la costituzione di Srl e Srls grazie all’adozione del regolamento attuativo con il decreto n. 155/2022 del 26 luglio scorso.

I poteri del Notaio

Come abbiamo accennato in precedenza, ovemai il Notaio dovesse avere dubbi sull’identità delle parti o rilevare un mancato rispetto delle norme in materia societaria, ha il potere di interrompere la stipula dell’atto in forza dell’art. 2, comma 5 del sopracitato D. Lgs. 183/2021 e richiedere l’intervento in atto in presenza fisica. Altra facoltà riservata al Notaio è quella di rettificare l’atto, fatti salvi i diritti dei terzi, mediante una propria certificazione contenuta in atto pubblico (sempre con modalità informatica), possibilmente a farsi prima delle formalità di registrazione o iscrizione nel Registro delle imprese. Tale rettifica è prevista in quei casi in cui si dovessero riscontrare errori o omissioni materiali relativi a dati preesistenti alla redazione dell’atto stesso.
Non sarà invece possibile utilizzare la piattaforma online per l’adozione di delibere assembleari finalizzate a modificare lo statuto della società.

Sedi secondarie e amministratori: cosa cambia

Anche la costituzione di sedi secondarie di società estere può avvenire telematicamente, purché queste siano soggette alla legge di uno Stato UE. La registrazione viene comunicata al registro dello stato di appartenenza della società tramite il Business Registers Interconnection System (BRIS), il sistema di interconnessione dei Registri delle Imprese della UE. Nel caso in cui si necessiti invece la registrazione di una sede secondaria di una società italiana in altro Stato UE, allora sarà il Registro italiano a ricevere la comunicazione di registrazione, rilasciare la prova di ricezione e procedere all’iscrizione.
Il D.Lgs. n. 183/2021 ha modificato anche le regole di ineleggibilità degli amministratori estendendo anche alle Srl l’applicazione dell’art. 2382 c.c. che impedisce la nomina ad amministratore di soggetti interdetti, inabilitati o falliti, anche se in via temporanea. A tal fine, è richiesto agli amministratori delle società di capitali di dichiarare per iscritto, prima della nomina, l’inesistenza a proprio carico di cause di ineleggibilità. Non solo, al sopraggiungere di una di tali condizioni, l’amministratore decadrebbe dall’incarico.